Statuto

Statuto
Art. 1 – Denominazione e sede.
E’ costituita con sede in Roma (00183), Via Albenga 45, l’associazione denominata
“ORIZZONTI ETICI”.

Art. 2 – Scopo.
L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivo la promozione e la diffusione di una cultura dell’etica nel mondo della
pubblica amministrazione, imprenditoriale, economica, nella famiglia, nella politica, nella
cinematografia, nel mondo radio televisivo e giornalistico, nel mondo sportivo, nella sicurezza
sui luoghi di lavoro e sulla strada, nella sanità avendo riguardo anche all’ambiente, nelle scuole
di tutti gli ordini e livelli, nonché l’aggregazione tra civiltà. Art. 1 – Denominazione e sede.
E’ costituita con sede in Roma (00183), Via Albenga 45, l’associazione denominata
“ORIZZONTI ETICI”.

Art. 2 – Scopo.
L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivo la promozione e la diffusione di una cultura dell’etica nel mondo della
pubblica amministrazione, imprenditoriale, economica, nella famiglia, nella politica, nella
cinematografia, nel mondo radio televisivo e giornalistico, nel mondo sportivo, nella sicurezza
sui luoghi di lavoro e sulla strada, nella sanità avendo riguardo anche all’ambiente, nelle scuole
di tutti gli ordini e livelli, nonché l’aggregazione tra civiltà.
Per meglio specificare, l’associazione ha per obiettivo la diffusione della buona prassi
nell’ambito organizzativo della gestione nel mondo del lavoro, con specifico riferimento alla
valorizzazione degli aspetti relativi alla responsabilità d’impresa, al fine di realizzare uno
sviluppo sostenibile, che abbia un impatto giusto con l’ambiente e la società, senza ignorare le
difficoltà dei più deboli e dei portatori di handicap.
Si vuole, indi, promuovere lo sviluppo sostenibile valorizzando le relazioni fra imprese,
organizzazioni che promuovono l’impegno sociale, la P.A. e tutte le realtà che esprimono
interessi sociali.
Le finalità sopra citate saranno perseguite attraverso l’intervento dei soci nei campi indicati, tra
l’altro anche mediante l’istituzione di un centro di studi e lo sviluppo di forum, tavole rotonde e
congressi, nonché la realizzazione e la distribuzione di materiale informativo e la costituzione di
corsi tematici e l’istituzione di dottorati per la ricerca. L’associazione potrà altresì stipulare
convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi seminari e master nonché fornire
servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali; favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per
singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio favorendo la loro attività, collaborando
con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione
all’associazione.
L’Associazione potrà esercitare l’attività editoriale e/o tipografica in genere con esclusione
della pubblicazione di quotidiani; potrà produrre, pubblicare, distribuire e vendere libri, riviste,
opuscoli e periodici con abbinamento di audiovisivi, compact disk, cd rom, etc., curandone
anche la stampa e l’edizione, compresa l’ideazione e la stampa degli imballaggi su carta; in
particolare potrà esercitare l’attività editrice, a mezzo stampa, di opere e pubblicazioni
comunque connesse con l’oggetto principale dell’associazione; potrà altresì curare direttamente
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e/o indirettamente la redazione ed edizione di libri, testi di ogni genere nonché di pubblicazioni
periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie sia a mezzo
stampa che in forma telematica.
Per il raggiungimento di dette finalità l’associazione potrà collaborare e/o aderire a qualsiasi
ente pubblico o privato, locale nazionale ed internazionale, nonché collaborare con organismi,
movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L’associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali,
nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in
cui svolge la propria attività.
Inoltre, nei casi in cui gli associati fossero vittime dirette o indirette d’eventi collegati all’oggetto
dell’attività associativa, a loro richiesta saranno erogati servizi d’assistenza e consulenza
specifica, con applicazione a favore degli stessi delle tabelle professionali ai minimi previsti.

Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea
straordinaria degli associati.

Art. 4 – Domanda d’ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell’associazione, previa iscrizione alla
stessa.
Possono far parte dell’associazione, come soci, sia le persone fisiche sia gli enti e/o
associazioni.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su
apposito modulo.
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della
domanda d’ammissione, è subordinata all’accoglimento della stessa da parte del Consiglio
Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso
appello all’assemblea generale.
In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere
controfirmata dall’esercente la patria potestà.
Lo status d’associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 – Qualifica e diritti dei soci
Nell’associazione si distinguono i soci fondatori, sostenitori e ordinari. Sono soci fondatori
quelli risultanti dall’atto costitutivo. Sono soci sostenitori tutti coloro che offriranno un apporto
economico annuale pari ad € 250; sono soci ordinari tutti coloro che verseranno la quota
associativa di € 50 annue. Tutti soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dall’elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
– dimissione volontaria;
– morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla data del versamento della quota associativa
richiesta;
– radiazione proposta dal collegio dei Probi Viri, verrà esaminata in sede assembleare e
deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il
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socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la
sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Costui verrà convocato
previa comunicazione dell’addebito dell’infrazione commessa secondo le norme del
regolamento disciplinare.
La proposta del provvedimento di radiazione assunto dal Collegio dei Probi Viri deve essere
ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina
degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione.

Art. 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
– l’assemblea generale dei soci;
– il presidente;
– il consiglio direttivo.
– Il collegio dei probi viri.
– il collegio dei revisori contabili (ove previsto dal regolamento)

Art. 8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in
regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.

Art. 10 Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante
affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a
mezzo telefono, posta, fax, telegramma , posta elettronica.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del
rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura.
Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi dell’associazione.

Art. 11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti
e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
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Art. 12 – Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo
dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria si riunisce, anche per richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti
e/o di almeno tre membri del consiglio direttivo e delibera sull’oggetto della richiesta.

Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di cinque membri fino ad un massimo di nove,
eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario
con funzioni di tesoriere.
Nel caso il numero dei soci sia superiore a 100, il Consiglio Direttivo sarà formato da 15
membri. Di questi, 10 saranno scelti tra i soci fondatori o tra i soci indicati dagli stessi soci
fondatori.
Tutti gli incarichi sociali s’intendono esclusivamente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle
spese documentate, se autorizzate dal presidente o dal segretario.
Il primo consiglio direttivo rimane in carica cinque anni e successivi consigli tre anni; i suoi
componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità
prevarrà il voto del presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie
competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà
essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere
riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Art. 14 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o
più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 – Convocazione Direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne
sia fatta richiesta da almeno un consigliere senza formalità.

Art. 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande d’ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e
all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e
convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o ne sia richiesto ai sensi
dell’art. 12;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli associati; il regolamento interno potrà anche essere
definito come “ codice etico “ dell’associazione.
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e) adottare i provvedimenti di radiazione, su richiesta del collegio dei provi viri, verso i soci
qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci, valendosi
anche delle proposte dei comitati tutti
g) nominare e revocare i componenti dei comitati, nonché i consulenti in discipline che
richiedano specifiche conoscenze od iscrizioni in albi professionali, sentito il parere non
vincolante del relativo comitato, se pertinente;
h) quanto ai consiglieri a ciò delegati per statuto, indirizzare e coordinare i comitati, riferendo al
consiglio;

Art. 17 – Il bilancio
Il consiglio direttivo, redige il bilancio predisposto dal segretario ovvero il rendiconto
dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o
per disposizioni dell’assemblea.

Art. 18 – Il Presidente
Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e n’è il legale
rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 – Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo
ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente o del consiglio direttivo, redige i
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione
dell’associazione, s’incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Per i pagamenti di ordinaria
amministrazione si coordina con il Presidente dell’associazione.

Art. 21 – Il Collegio dei revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili è composto di tre membri eletti dall’assemblea, e nel proprio
ambito nomina il presidente.
Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e
controlla le operazioni intraprese dall’associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri
documenti contabili redatti, prima che gli stessi siano presentati all’assemblea per
l’approvazione.
Il collegio dei revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22 Collegio dei Probiviri.
Il collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito
nomina il presidente. Esamina le richieste di adozione dei provvedimenti disciplinari e di
radiazione di cui al “ codice etico” e/o regolamento dell’associazione, convocando ed
ascoltando le deduzioni difensive del socio inquisito; terminata l’istruttoria decide a
maggioranza e motiva la sanzione che si intende comminare, proponendo la stessa
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all’approvazione definitiva dell’assemblea dei soci. Il collegio dei Probi Viri rimane in carica tre
anni ed i suoi membri sono rieleggibili

Art. 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno.

Art. 24 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalla quota d’iscrizione e dalle quote associative determinate
dal collegio direttivo, dai contributi d’enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi
derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 25 – Sezioni
L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute
all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati
dalle parti, ed un terzo con funzioni di presidente, sarà nominato dal presidente del Tribunale di
Roma.
La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale, dovrà comunicarlo all’altra con
lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento
originante la controversia, in altre parole dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il
pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni
dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà
nominato, per richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal presidente del Tribunale di
Roma.
L’arbitrato avrà sede in Roma ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima
libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno
4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto al
voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione,
delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo
del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore d’altra
associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto costituisce parte integrante e sostanziale
dell’atto costitutivo in pari data redatto.
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